IP in Francia, cosa cambia?

Decreto 2026-576: cosa cambia per marchi e brevetti in Francia, tra privacy, notifiche digitali, opposizioni e tasse brevettuali.

 

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Marchi e brevetti in Francia: più privacy, meno informazioni per contattare i depositanti

Dal 2 luglio 2026 è in vigore in Francia il decreto n. 2026-576 del 30 giugno, un atto regolamentare che modifica 35 articoli del Code de la propriété intellectuelle.  
Alcuni interventi sono marginali, altri avranno conseguenze abbastanza concrete sul lavoro di chi segue portafogli di marchi e brevetti francesi.  
Una delle modifiche più discusse riguarda i dati delle persone fisiche: nelle pubblicazioni relative a marchi, brevetti e disegni o modelli, le informazioni identificative sono ora limitate a nome, cognome, comune e Paese di residenza. L’indirizzo completo non viene più diffuso nei registri, nel Bulletin officiel de la propriété industrielle e su DATA INPI.  
Per le società, invece, nulla cambia sotto questo profilo.  

La ragione addotta dall’INPI è la tutela dei dati personali in conformità alle indicazioni della CNIL ed è oggettivamente difficile contestare l’opportunità di non esporre senza necessità l’abitazione privata di un depositante.  
Chi svolge ricerche o sorveglianze sa però che l’indirizzo non era un dato ornamentale: poteva aiutare a distinguere omonimi, ricostruire la titolarità di più depositi e, soprattutto, raggiungere l’interessato prima di promuovere un’opposizione.  
La conseguenza pratica viene spontanea: se l’indirizzo postale non è più disponibile, come si contatta il depositante prima di avviare un’opposizione? Si potrebbe concludere che, in mancanza di quel dato, resti soltanto la via contenziosa. Eccessivo? Adeguato?  

Chiaramente Il decreto limita le informazioni pubblicate dall’INPI ma non impedisce di cercare il depositante attraverso altre fonti, soprattutto quando questi svolga un’attività professionale riconoscibile.  
Fondamentale è riuscire a individuarlo e trovare un recapito affidabile in tempo utile poiché l’opposizione deve essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione della domanda.  Se il contatto tarda, la prudenza suggerirà di avviare comunque la procedura.   

Si riduce così lo spazio per quella diffida preventiva che, in alcuni casi, potrebbe condurre al ritiro o alla limitazione della domanda oppure aprire la strada a un accordo.

Notifiche INPI solo digitali: la gestione delle scadenze cambia

La questione dei recapiti non finisce lì perché lo stesso decreto ha eliminato la posta cartacea dalle comunicazioni dell’INPI.
  
Il decreto n. 2026-576, applicabile dal 2 luglio 2026 anche alle procedure in corso, stabilisce che le notifiche previste in materia di marchi, brevetti e disegni o modelli siano inviate con mezzi elettronici idonei ad attestare la data di ricezione. 
Se l’indirizzo elettronico del destinatario non è conosciuto, la notifica avviene mediante la pubblicazione di un avviso nel Bulletin officiel de la propriété industrielle. 
 
Secondo le istruzioni dell’INPI, il documento viene reso disponibile nello spazio personale del portale e-procédures e un’e-mail ne segnala la presenza.  
La distinzione merita attenzione: l’avviso ricevuto nella casella di posta e l’atto depositato sul portale non sono necessariamente la stessa cosa. 
Limitarsi a sorvegliare lo spam, dunque, non risolve il problema.  

Per uno studio o per un’impresa la conseguenza più seria riguarda l’organizzazione poiché occorre conoscere chi controlla l’account, quali pratiche vi sono associate, quale recapito è stato indicato in ciascuna procedura e come viene garantita la continuità quando cambia il personale.  
Se titolare e mandatario confidano entrambi nel fatto che sarà l’altro a verificare il portale, l’esperimento potrebbe produrre risultati piuttosto... "istruttivi", di solito dopo la scadenza.  

La posta elettronica rende più rapida la comunicazione con l’ufficio, chiaro, ma impone una catena di responsabilità interna meno approssimativa. Nel lavoro quotidiano la vera modifica sta qui: il presidio del portale entra nel sistema delle scadenze e dovrebbe essere trattato con la stessa cura riservata al docketing.

Opposizioni su marchi e brevetti: più flessibilità, ma nuove restrizioni sulle tasse

Nel decreto francese n. 2026-576 convivono due modi piuttosto diversi di semplificare le procedure: nelle opposizioni entra un po’ di elasticità; quando si arriva alle tasse brevettuali, invece, i margini si restringono.  

Nelle opposizioni contro le domande di marchio, l’INPI avrà quattro mesi, anziché tre, per decidere dopo la chiusura dell’istruttoria. Il termine per presentare l’opposizione resta però di due mesi dalla pubblicazione della domanda e il mese in più è concesso all’ufficio, non all’opponente.  

Diventa inoltre possibile rimediare ad alcune carenze nelle indicazioni o nei documenti depositati. Non si può sanare la mancanza di legittimazione, né recuperare ciò che è stato prodotto tardivamente da chi non aveva titolo per agire, ma una procedura non dovrà più cadere necessariamente per un’omissione correggibile.  

Una flessibilità analoga compare nelle opposizioni brevettuali dove il titolare può presentare proposte di modifica anche dopo la scadenza dei termini della fase scritta e fino alla conclusione della fase orale, purché sia rispettato il contraddittorio.  
Per l’opponente significa dover preparare il caso considerando anche le possibili limitazioni delle rivendicazioni; attaccare soltanto il testo concesso potrebbe non bastare.  

Quanto alle tasse il decreto è meno accomodante.  
La riduzione del 50% prevista per determinate imprese è ora riservata a quelle con meno di 250 dipendenti, anziché 1.000, e deve essere richiesta al momento del deposito della domanda di brevetto.  Per le imprese che si collocano tra le due soglie l’agevolazione scompare; per tutte le altre diventa essenziale verificare i requisiti prima di depositare.  

La riforma concede quindi più spazio per correggere gli atti e adattare un brevetto durante il contraddittorio, molto meno per accorgersi in ritardo di avere diritto a pagare la metà.

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