La Voce come identità personale: il tribunale di Tokyo estende il "Right of Publicity" alla voce
Il caso Kenjiro Tsuda e l'estensione della protezione dell'identità personale contro le imitazioni generate dall'intelligenza artificiale.
Pochi giorni fa il Tribunale distrettuale di Tokyo ha affermato che la voce di un performer può essere protetta dal right of publicity giapponese.
Kenjiro Tsuda, doppiatore giapponese che presta la voce a Seto Kaiba in Yu-Gi-Oh! e a Kento Nanami in Jujutsu Kaisen, aveva chiesto a TikTok la rimozione di 188 video nei quali la voce narrante era stata associata alla sua da molti utenti.
Secondo Tsuda quella voce era stata imitata con l’IA.
L’account TikTok è poi scomparso prima della decisione e i dati non erano più conservati sui server, quindi la domanda di rimozione è stata respinta. Il principio, però, è stato affermato: la voce, al pari dell’immagine, può essere simbolo dell’identità personale e, se possiede una capacità di attrarre il pubblico, il suo uso non autorizzato può ledere il right of publicity quando mira esclusivamente a sfruttare quella capacità.
È un’estensione naturale della giurisprudenza della Corte Suprema giapponese nel caso Pink Lady del 2012, il quale ha ricondotto il right of publicity ai diritti della personalità riconoscendo la tutela del valore commerciale connesso alla capacità attrattiva del nome e dell’immagine.
Il Tribunale di Tokyo applica ora lo stesso ragionamento alla voce.
Da noi la voce è ancora protetta per frammenti: come prestazione dell’interprete; come segno sonoro quando ne ricorrono i presupposti; attraverso i diritti della personalità o la concorrenza sleale, a seconda del caso.
Il problema comincia nello spazio lasciato fra queste forme di tutela, quando l’IA non riproduce una registrazione ma genera una voce abbastanza simile da incassare la riconoscibilità costruita da un’altra persona.




