
Meta allarga il fair use: nel caso Kadrey ora il nodo è la redistribuzione dei libri piratati
Negli Stati Uniti è in corso una causa tra Meta e un gruppo di autori che accusano l’azienda di avere utilizzato libri provenienti da archivi pirata online per addestrare il proprio modello d'intelligenza artificiale.
Il procedimento è noto come caso Kadrey e si colloca al centro di una questione che, da tempo, divide il settore tecnologico e il mondo dell’editoria: fino a che punto è possibile impiegare opere protette dal copyright per sviluppare sistemi di AI senza il consenso di chi ne detiene i diritti?
Nel giugno 2025 Meta ha ottenuto una prima vittoria: un tribunale federale della California del Nord ha infatti stabilito che, su un profilo specifico della causa, l’uso di quei libri per il training del modello poteva rientrare nel fair use, vale a dire nell’eccezione prevista dal diritto d’autore statunitense che, in circostanze limitate, consente di usare opere protette anche senza autorizzazione.
A prima vista poteva sembrare il punto decisivo dell’intera vicenda, in realtà quella decisione aveva un perimetro molto più ristretto di quanto potesse apparire: il giudice l’aveva ancorata alle prove disponibili in quel momento e l’aveva riferita esclusivamente all’uso dei libri come dati di addestramento.
Meta, dunque, aveva ottenuto ragione su un punto importante, ma il caso non era affatto chiuso.
Il segmento rimasto fuori era meno immediato da comprendere ma più delicato dal punto di vista giuridico. Secondo gli autori, Meta non si sarebbe limitata a scaricare i libri dalla rete per impiegarli nel training del modello; avrebbe anche reso quegli stessi file disponibili ad altri utenti attraverso BitTorrent, il sistema utilizzato per il download. In termini tecnici si parla di seeding, cioè della condivisione dei file mentre il download è ancora in corso. In termini più semplici, l’accusa è che Meta non si sia limitata a prendere i libri ma li avrebbe anche rimessi in circolazione.
Da qui la controversia ha assunto un significato diverso.
Fino a quel momento il centro della causa era l’uso dei libri per addestrare l’intelligenza artificiale; da quel momento il problema si è spostato su una condotta ulteriore, vale a dire la possibile redistribuzione degli stessi file piratati durante la loro acquisizione. Era questo il profilo rimasto fuori dalla decisione di giugno ed è da qui che nasce la domanda più difficile del procedimento: se il training può essere difeso come fair use, si può sostenere lo stesso anche per la rimessa in circolazione dei file durante il download?
Una prima risposta è emersa soltanto di recente con le nuove risposte integrative che Meta ha fornito agli interrogatori. L’azienda le ha servite alle 22:49 di venerdì 27 febbraio 2026, a ridosso della scadenza della discovery, cioè della fase in cui le parti raccolgono e si scambiano documenti, informazioni e prove. I legali degli autori hanno reagito subito e hanno portato la questione all’attenzione del giudice con una lettera del 2 marzo nella quale sostengono che la difesa fondata sul fair use applicato all’uploading sia stata introdotta solo all’ultimo momento. Nella stessa lettera ricordano anche che le accuse relative all’uploading erano presenti nel caso almeno dal 27 novembre 2024 e che, fino ad allora, Meta non aveva mai lasciato intendere di voler estendere il fair use anche a quel profilo.
Nelle nuove risposte, però, l’azienda compie esattamente questo passo. Meta sostiene che il caricamento dei file tramite BitTorrent non integri una violazione del diritto di distribuzione se i ricorrenti non riescono a dimostrare che un terzo abbia effettivamente scaricato o ricevuto quei file.
Qui si colloca il primo snodo della nuova linea difensiva: il tentativo di restringere il significato stesso della distribuzione facendolo coincidere con la prova di una ricezione concreta da parte di qualcun altro.
Il problema è che, nell’ambiente digitale, la questione è più ampia di quanto questa ricostruzione lasci intendere.
Il diritto di distribuzione non riguarda soltanto il momento in cui si dimostra che un file sia passato materialmente da un soggetto a un altro; riguarda anche la messa a disposizione dell’opera, la sua offerta al pubblico, la sua esposizione alla circolazione online. Per questa ragione, nelle controversie che riguardano contenuti diffusi in rete, non è sempre necessario provare che ogni singolo utente abbia ricevuto il file: è sufficiente che quell’opera sia stata resa disponibile.
Ed è proprio qui che l’argomento di Meta comincia a perdere forza perché il problema giuridico non nasce soltanto quando si riesce a mostrare che qualcuno abbia scaricato il contenuto, ma già quando quel contenuto viene offerto ad altri utenti.
In sostanza Meta prova a spostare il terreno della discussione; una questione che riguarda la disponibilità pubblica dell’opera viene trasformata in una questione di prova della ricezione effettiva. Ma i due piani non coincidono e il secondo non basta a cancellare il primo.
La difesa tuttavia non si arresta qui: Meta sostiene infatti che, persino nell’ipotesi in cui gli autori riuscissero a dimostrare che le loro opere siano state almeno messe a disposizione sulla rete BitTorrent, anche quel profilo dovrebbe comunque essere coperto dal fair use. Secondo l’azienda, la possibilità di upload verso altri peer costituirebbe una caratteristica intrinseca del protocollo usato per scaricare dataset destinati al training del modello e, proprio per questo, BitTorrent era stato scelto perché più efficiente e affidabile.
È questo il passaggio più ambizioso della sua strategia perché la difesa non si limita più a sostenere che il training del modello possa essere considerato lecito in quanto trasformativo; tenta piuttosto di trascinare dentro la stessa giustificazione anche la rimessa in circolazione delle opere verso terzi.
Il salto logico è evidente: un conto è sostenere che la copia di un libro serva a un impiego che l’azienda definisce diverso da quello originario; un altro conto è affermare che anche la redistribuzione di quel libro diventi lecita solo perché inserita nello stesso processo tecnico.
Se un simile ragionamento dovesse affermarsi, il fair use smetterebbe di funzionare come un’eccezione delimitata e finirebbe per trasformarsi in una copertura molto più ampia capace di assorbire quasi tutto ciò che accade lungo il percorso di addestramento di un modello.
C’è poi un elemento che indebolisce questa impostazione più di altri ed è significativo che emerga dalle stesse risposte di Meta. L’azienda afferma infatti di avere scelto BitTorrent perché si trattava di un mezzo “più efficiente e affidabile” per ottenere i dataset. Il dettaglio conta, e conta molto, perché suggerisce che il protocollo non sia stato usato per una necessità tecnica inevitabile ma per il vantaggio operativo che offriva. Se la scelta è avvenuta per ragioni di efficienza, allora anche il caricamento simultaneo dei file smette di apparire come un semplice effetto tecnico neutro e si presenta, più realisticamente, come la conseguenza prevedibile (e in una certa misura utile) del metodo selezionato.
I ricorrenti, inoltre, segnalano una contraddizione interna: da un lato Meta sostiene oggi di avere scelto BitTorrent proprio perché più efficiente e affidabile; dall’altro, in precedenti deposizioni, alcuni testimoni dell’azienda avevano dichiarato di non conoscere alcuna policy interna sul torrenting.
Anche senza attribuire a questo contrasto più peso di quanto gli atti consentano, un punto resta chiaro: il caricamento non appare indispensabile in senso stretto, ma come l’effetto di una scelta tecnica compiuta per accelerare e semplificare l’acquisizione dei dati.
Ed è qui che si vede il vero problema della nuova difesa.
Se il caricamento non era necessario per ottenere i materiali ma soltanto utile a renderne più rapida l’acquisizione, allora diventa molto più difficile giustificarlo come fair use. La distinzione, in fondo, è semplice ma decisiva: una cosa è una condotta imposta dalle circostanze, un’altra è una condotta scelta per convenienza. La copia ottenuta tramite download può essere presentata, almeno in teoria, come funzionale al training; la redistribuzione simultanea, invece, appare come qualcosa di diverso, non come un passaggio inevitabile ma come una scorciatoia operativa.
A questo punto il caso Kadrey non riguarda più soltanto l’uso di opere protette per addestrare un modello di AI, ma il tentativo di estendere il fair use fino a coprire anche la redistribuzione delle opere durante la loro acquisizione. Se questa tesi dovesse passare, il diritto di distribuzione online si restringerebbe proprio nel punto in cui dovrebbe essere più netto, ossia nel momento in cui copie piratate vengono rimesse in circolazione per alimentare la raccolta dei dati usati nell’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale.
Il giudice non si è ancora pronunciato su questo profilo specifico e sarà proprio su questo punto che si giocherà la prossima fase del procedimento.



