Sanscemo: stop al marchio per la parodia di Sanremo

Il Festival di Sanscemo è stata una manifestazione musicale nata il 7 aprile 1990, dedicata alla canzone rock demenziale ed umoristica. Già a partire dal nome si identifica come parodia del Festival di Sanremo, offrendo una rassegna di canzoni inedite del genere. [fonte: Wikipedia]

Caratterizzato da un clima di generale irriverenza che spesso sconfinava nella provocazione. Era tradizione delle serate lanciare sui cantanti in gara, nonché sui presentatori, ogni sorta di genere alimentare, per disturbarne l'esibizione e costringerli a delle spettacolari schivate. L'alimento più utilizzato era la verdura (distribuita al pubblico dall'organizzazione stessa del festival), ma venivano lanciati anche pomodori, arance o fette di carne. [fonte: Wikipedia]

Alla kermesse si è da subito interessato il quotidiano La Stampa: "Canzoni cosi esageratamente sceme da risultare intelligenti, se si pensa a quanto siano sceme le canzoni che si pretendono intelligenti". [fonte: Wikipedia]

Un retroscena interessante dal punto di vista legale/IP: SANSCEMO ha tentato una registrazione di marchio denominativo nell'ottobre del 2023.
Tutto liscio fino a quando la pubblicazione sulla banca dati non ha fatto scattare le antenne a chi di dovere, iniziando ad infastidire il Comune di Sanremo (proprietario dei marchi "Festival di Sanremo" e "Festival della canzone italiana").

Nel febbraio 2024, il Comune decide prontamente di opporsi al marchio "SANSCEMO FESTIVAL DELLA CANZONE DEMENZIALE ITALIANA" appellandosi ai seguenti articoli:

➡ Art. 8, comma 3 c.p.i.: il marchio opposto fa un chiaro rimando, senza il consenso dell’Opponente nella sua qualità di avente diritto, al segno notorio in campo artistico SANREMO e alla denominazione della nota manifestazione FESTIVAL DI SANREMO. 

➡ Art. 12, comma 1, lett. d) c.p.i.: il marchio opposto è simile ai marchi anteriori dell'Opponente e i rispettivi servizi sono identici e affini, dando luogo a un forte rischio di confusione, compreso un rischio di associazione, per il pubblico. 

➡ Art. 12, comma 1, lett. e) c.p.i.: il marchio opposto è simile ai marchi anteriori dell'Opponente che godono di rinomanza in Italia e nell’Unione Europea e l’uso del marchio opposto senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dalla rinomanza dell’Opponente e recherebbe pregiudizio agli stessi. 

Il 16 gennaio 2025 l'opposizione viene accolta dall'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e il marchio SANSCEMO ritirato.

Dopo anni di verdure volanti e genialità demenziale, il festival umoristico si è scontrato con una realtà ben più implacabile delle arance lanciate sul palco: il diritto dei marchi. 
Capolinea.
(ma solo per il marchio...)

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